Art. 4.
(Benefìci per l'accesso all'abitazione).

      1. Al fine di agevolare la formazione di nuclei familiari, i soggetti di cui all'articolo 5 possono fruire dei benefìci previsti dalla presente legge per la locazione o per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

 

Pag. 11

      2. Ai fini del presente capo l'unità immobiliare deve avere i requisiti di edilizia economica e popolare stabiliti dall'articolo 48 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e deve essere ubicata nei comuni capoluogo di provincia o in altri comuni con popolazione residente non inferiore a 50 mila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero nei comuni compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono individuare, ai fini della medesima legge, ulteriori comuni che, pur non rientrando nelle fattispecie di cui al comma 2, presentano gravi problematiche abitative. In ogni caso la popolazione dei comuni individuati ai sensi del presente comma non deve superare il 5 per cento della popolazione residente nella regione.